12 novembre 2014

Colf: Assenza ingiustificata motivo di licenziamento


Circa un mese fa l’assistente familiare che lavora a casa nostra mi ha chiesto un periodo di permesso per tornare al suo paese a causa di alcuni gravi problemi di salute della madre, doveva rientrare la scorsa settimana ma non ho più avuto notizie. Come devo fare? Devo licenziarla?

L’art. 21 del Contratto collettivo nazionale (Ccnl) prevede che “Le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente giustificate al datore di lavoro” aggiungendo poi che “Le assenze non giustificate entro il quinto giorno,ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento”.
In questo caso dunque la lavoratrice che non rientra al lavoro il giorno stabilito a conclusione del periodo di ferie o permesso, senza addurre alcuna giustificazione, contravviene ai propri obblighi contrattuali e può essere sicuramente licenziata per giusta causa.
Per evitare ogni contestazione, è però necessario, in primo luogo, munirsi di una lettera sottoscritta dalla lavoratrice di richiesta del periodo di ferie o permesso, in cui sia esattamente indicato il giorno previsto di rientro, con l’avvertimento che il mancato rientro sarà considerato assenza non giustificata.
In secondo luogo, l’art. 21 del Ccnl impone una procedura di contestazione che il datore di lavoro deve attivare: è necessario inviare una lettera di contestazione alla lavoratrice, presso il domicilio eletto nella lettera di assunzione, edecorsi i cinque giorni previsti dal Ccnl per la giustificazione dell’assenza o della causa di forza maggiore che ne ha reso impossibile la comunicazione, è possibile procedere con il licenziamento.
Il licenziamento deve essere comunicato alla lavoratrice per iscritto, alla scadenza dei cinque giorni, sempre al domicilio eletto nella lettera di assunzione.
Ai sensi dell’art. 6, lett. e) Ccnl, uno degli elementi fondamentali che deve contenere la lettera di assunzione è infatti “la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro”, specificando che  “per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in costanza di rapporto di lavoro”.
Una volta sottoscritta la lettera di assunzione con indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni inerenti il rapporto di lavoro, quello sarà l’indirizzo valido a ogni effetto per le comunicazioni, a prescindere dall’effettiva presenza o meno della lavoratrice presso quel luogo.

Il sistema Acli di Trieste, con il coinvolgimento dell'associazione Acli colf, del Patronato e della cooperativa Lybra, è ormai da dieci anni impegnato nell'ambito della tutela del lavoro di cura. I servizi che facciamo in questo ambito sono molti, dal punto di vista associativo, professionale e formativo. Abbiamo pertanto pensato di organizzare un momento di riflessione sul tema del lavoro di cura, a partire dalla nostra esperienza, coinvolgendo le istituzioni. Sarà l'occasione per presentare le nostre attività e sottoporre a comune, provincia e regione alcune questioni che come associazione ci stanno molto a cuore su questi ambiti. Il convegno, del quale allego la locandina, si svolgerà al caffè san Marco venerdì 21 novembre prossimo dalle ore 15 alle ore 17. Ci auguriamo che possiate essere  presenti, vista l'investimento che abbiamo sempre fatto come sistema su questi temi e la valenza politica che ha l'iniziativa, con la presenza delle principali istituzioni locali.