31 luglio 2014

Dimissioni in maternità

Lavoro come assistente familiare, ma ho avuto una gravidanza e con un bambino piccolo non me la sento di tornare a lavoro: quali sono le procedure che devo attivare per le dimissioni?
La riforma Fornero ha modificato l’art. 55 del Dlgs 151/2001, che si occupa della tutela della maternità, prevedendo per le lavoratrici madri dimissionarie un periodo di tutela più lungo, che oltre a comprendere il periodo di gravidanza della donna, si estende fino ai primi tre anni di vita del bambino, riguarda anche le risoluzioni consensuali (cioè quelle in cui datore di lavoro e lavoratrice concordano la cessazione del rapporto di lavoro, che secondo certa giurisprudenza invece rimanevano escluse), si applica anche al padre lavoratore, e comprende tutte le ipotesi assimilate alla nascita, ovvero l’adozione e l’affidamento.
In questi casi le dimissioni della lavoratrice madre, nel periodo c.d. “protetto” devono essere “convalidate” dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio.
Da tale norma tuttavia rimangono escluse le lavoratrici domestiche.
Dal 18 luglio 2012, per effetto della Riforma “Fornero” del mercato del lavoro, però, è entrata in vigore la norma che stabilisce l’obbligo della convalida delle dimissioni per tutti i lavoratori (e quindi anche per le lavoratrici madri domestiche) che intendono dimettersi o comunque, risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con il proprio datore di lavoro.
La lavoratrice potrà quindi convalidare le dimissioni, senza obbligo di recarsi presso la Direzione Provinciale del Lavoro ma utilizzando uno dei canali previsti dalla riforma:
1)  Recarsi presso uno dei soggetti abilitati:
  • la Direzione territoriale del lavoro, competente per territorio;
  • il Centro impiego, competente per territorio;
  • il Sindacato;
che, senza particolari formalità istruttorie, si limiteranno a raccogliere la “genuina” volontà della lavoratrice a cessare il rapporto di lavoro, con annotazione su apposito registro e rilascio di ricevuta di presentazione.
2)  Apporre apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, con cui viene espressa la volontà di interrompere il rapporto di lavoro.