26 marzo 2014

Il contratto di assunzione della colf


Ho assunto una assistente familiare per mia madre non autosufficiente, sono obbligato a stipulare un apposito contratto individuale di lavoro o è sufficiente la denuncia all’INPS dell’assunzione?
L’art. 6 del Ccnl degli addetti ai servizi domestici e familiari prevede che, all’atto dell’assunzione, sia stipulato tra le parti un contratto di lavoro (lettera di assunzione), che deve essere sottoscritto, in duplice copia, dal datore di lavoro e dalla lavoratrice, e scambiato tra le parti.
In esso devono essere indicati:
a)      la data dell'inizio del rapporto di lavoro e la durata del periodo di prova;
b)      livello di appartenenza;
c)      esistenza o meno della convivenza, e se si usufruisce o meno del vitto (colazione/pranzo o cena);
d)      durata dell'orario di lavoro e sua distribuzione, nonché la collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica;
e)      retribuzione pattuita;
f)       luogo di effettuazione della prestazione lavorativa e la previsione di eventuali trasferte in altro comune e temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari;
g)      la residenza del lavoratore, e l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro. Per i rapporti di convivenza, ad esempio il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, oppure validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, in modo che lo stesso possa valere per ogni comunicazione inerente il rapporto di lavoro, anche in caso di sua assenza;
h)      periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
i)        indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali;
j)        applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal Ccnl, compreso il versamento dei contributi di assistenza contrattuale “Cassa Colf” da effettuare insieme ai versamenti INPS;
k)      eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
l)        altre eventuali previsioni e clausole ritenute importanti per la gestione del rapporto di lavoro, ad esempio le modalità e i tempi di godimento del riposo giornaliero, la richiesta di mensilizzazione della tredicesima ecc…
La lettera di assunzione rappresenta dunque un importante momento di specificazione degli obblighi contrattuali per entrambe le parti, che evita contenziosi e fornisce strumenti legali di tutela per entrambi: si pensi all’indicazione del domicilio “valevole agli effetti del rapporto di lavoro” e che può ben essere utilizzato, del tutto validamente, per inviare comunicazioni di contestazioni e/o licenziamento, nei casi in cui la lavoratrice si sia assentata dal posto di lavoro senza dare notizie di sé.