6 febbraio 2014

Colf e assenze non giustificate

Lavoro presso una famiglia come assistente familiare. Due giorni fa ho avuto un malore e non mi sono presentata al lavoro. Adesso il mio datore di lavoro mi vuole licenziare, cosa posso fare?

L’art. 21 del Ccnl degli addetti ai servizi domestici e familiari prevede che “le assenze dal lavoro devono essere in ogni caso tempestivamente giustificate al datore di lavoro”. Ciò significa che appena possibile il lavoratore deve avvisare, anche telefonicamente, il proprio datore di lavoro fornendo valido motivo di assenza, se possibile, entro l’orario previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.

In caso di impedimento dovuto a malattia il lavoratore deve
attivarsi per ottenere, dal proprio medico curante, il certificato medico entro il giorno successivo, e inviarlo al datore di lavoro entro i due giorni successivi all’emissione.
L’assenza ingiustificata è valido motivo di licenziamento per giusta causa.
Data la gravità delle conseguenze sul rapporto di lavoro, il Ccnl, all’art. 21, ha previsto un’apposita procedura di contestazione che il datore di lavoro deve avviare per poter validamente interrompere il rapporto di lavoro: in caso di assenza ingiustificata, il datore di lavoro dovrà inviare una lettera di contestazione dell’assenza al lavoratore, solo a seguito della quale, trascorsi 5 giorni, senza che il lavoratore abbia risposto, oppure, confermate le contestazioni, in caso di risposta, potrà inviare la formale lettera di licenziamento per giusta causa.
Nel caso in cui tale procedura non sia rispettata il licenziamento può essere impugnato perché illegittimo.
Attenzione però, il rapporto di lavoro domestico è soggetto alle regole del recesso c.d. “ad nutum”, secondo cui esso può essere interrotto in qualsiasi momento, anche in assenza di giustificato motivo, salvo l’obbligo del preavviso: il datore di lavoro potrà comunque insistere nella volontà di licenziamento, salvo l’obbligo di concedere il preavviso o pagare la relativa indennità.