28 febbraio 2014

Colf e adeguamenti annuali della retribuzione



Ho assunto un’assistente familiare per mio padre, e, nel concordare la retribuzione mi sono attenuto scrupolosamente ai minimi contrattuali. Sono obbligato ad effettuare degli aumenti periodici?
Il Ccnl degli addetti ai servizi domestici è un contratto che prevede aumenti automatici dei minimi contrattuali, ossia degli importi che individuano la retribuzione minima e invalicabile da corrispondere al lavoratore in base al tipo di mansione.
L’art. 37, prevede infatti che le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio, vengono aggiornati annualmente, secondo le variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’Istat al 30 novembre di ogni anno, in misura minima pari all'80% per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio. A tale scopo, la Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo, si riunisce annualmente per provvedere a calcolare gli aumenti, e pubblicare le nuove tabelle retributive, che saranno valide,  salvo diverso accordo tra le parti, a partire dal 1 gennaio dell’anno di riferimento.
Ogni anno, dunque il datore di lavoro è obbligato ad applicare annualmente gli aumenti concordati in quella sede dalle organizzazioni sindacali e datoriali, “aggiornando” la retribuzione ai nuovi importi, che vengono resi noti con apposite tabelle.
A tali aumenti “automatici” si aggiungono, poi, gli scatti di anzianità previsti dall’art. 36 del Ccnl, pari al 4% della retribuzione minima contrattuale, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, fino ad un massimo di 7.
Oltre dunque all’adeguamento annuale della retribuzione da corrispondere alla colf, ogni due anni di servizio, il datore di lavoro deve corrispondere un vero e proprio aumento, legato all’anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro.