24 ottobre 2013

Il periodo di prova

Vorrei assumere un’assistente familiare, ma prima vorrei fare un periodo di prova abbastanza lungo, come devo comportarmi?

Il periodo di prova, rappresenta un periodo di verifica, durante il quale il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza obbligo di preavviso.

L’articolo 13 del Ccnl prevede che i lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito:
- di 30 giorni di lavoro effettivo, se trattasi di lavoratori inquadrati nei livelli D o D super;
- di 8 giorni di lavoro effettivo, se trattasi di lavoratori inquadrati negli altri livelli.

Al livello D e D super, appartengono solo i lavoratori in possesso di titoli specifici, che ricoprono particolari posizioni di lavoro, come l’amministratore dei beni di famiglia, il maggiordomo, e l’assistente familiare a persone non autosufficienti, in possesso di diploma specifico conseguito con almeno 500 ore di corso. Solo ad essi si applica il periodo di prova di 30 giorni effettivi.


Per la generalità dei lavoratori domestici quindi la normalità del periodo di prova è costituito da 8 giorni di lavoro effettivo: ciò significa che in caso di lavoro a giorni alterni, devono essere conteggiati esclusivamente i giorni in cui il lavoro viene effettivamente svolto.

Prolungare illegittimamente il periodo di prova è rischioso perché, secondo il Ccnl “Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta s'intende automaticamente confermato”, con conseguente diritto al preavviso in caso di licenziamento.


Resta in ogni caso fermo l’obbligo di denuncia all’INPS, fin dal primo giorno di lavoro effettivo