11 settembre 2012

Sanatoria anche per colf e assistenti familiari


Di seguito e allegata alla presente una breve guida sulla presentazione delle domande di sanatoria per lavoratori stranieri irregolari e quindi anche per colf e assistenti familiari, i cui datori di lavoro vogliono regolarizzare la posizione lavorativa.
Per la presentazione delle domande potete inoltre contattare il numero verde del Patronato ACLI 800.74.00.44 o recarvi alla sede a voi pià vicina.


Sanatoria 2012

Quando presentare la dichiarazione di emersione
        Dalle ore 8.oo del 15 settembre alle ore 24.oo del 15 ottobre 2012.
Trattandosi di una sanatoria, non vi sono quote riservate o limiti di ammissioni, quindi non vi è urgenza e necessità di presentare la domanda nella fase iniziale della procedura.


Come presentare le domande
   Destinario delle richieste è lo Sportello Unico per l’Immigrazione a cui le domande devono pervenire in via telematica, previa registrazione dell’utente, attraverso il seguento sito  nullaostalavoro.interno.it del Ministero dell'Interno.

Il datore di lavoro
    Deve essere Cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), o in fase di rilascio/rinnovo, o in possesso di Carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario.
  Deve pagare un contributo forfetario di 1.000,00 euro per ciascun lavoratore (contributo non deducibile dall’imposta sul reddito). In caso di esito negativo della procedura l’importo non sarà restituito.
    All’atto dell’invio della domanda è necessario avere il codice a barre relativo ad una marca da bollo dell’importo pari a Euro 14,62.
   Nel caso del lavoro domestico, il datore di lavoro potrà essere anche una persona congiunta, facente parte del nucleo familiare (anche se non convivente) dell’assistito affetto da patologie o handicap. In ogni caso, per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare l’assunzione sarà possibile anche se l’attività lavorativa si svolge presso una abitazione diversa da quella del datore di lavoro.
   All’atto della stipula del contratto di soggiorno, dovrà dimostrare di aver già versato regolarmente tutti gli oneri relativi al costo del lavoro (retribuzione, tasse e contributi) per almeno sei mesi o, se, superiore, per tutta la durata del periodo lavorato.
Con specifico riferimento alla  regolarizzazione  di  un rapporto di lavoro domestico, il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver effettuato  il  pagamento  dei   contributi   dovuti   mediante esibizione di  copia  del  bollettino  MAV,  pagabile esclusivamente presso gli sportelli bancari o postali.
Si precisa che i datori di lavoro domestico, sono esonerati dal versamento delle tratteute fiscali del semestre, in quanto non sono sostituti d’imposta. Per i lavoratori subodinati degli altri settori, tale versamento dovrà essere eseguito entro il prossimo 16 novembre su apposito modello F24.
Se l’esito della richiesta sarà negativo per cause non derivanti dalla volontà o da comportamenti del datore di lavoro, lo Sportello Unico archivierà i precedenti penali ed amministrativi a suo carico.

I lavoratori devono
   essere Cittadini Extra UE occupati da almeno 3 mesi antecedenti il 9 agosto 2012
(data di entrata in vigore del decreto legislativo, ovvero essere occupati almeno dal 9
maggio 2012);
  essere Cittadini Extra UE presenti nel  territorio  nazionale in modo ininterrotto
almeno dalla data del 31 dicembre 2011.
La dimostrazione della presenza in Italia deve essere possibile da una documentazione
proveniente da organismi pubblici e non privati.
Documentazione utile: ricoveri ospedalieri o presso il pronto soccorso,  tesserini sanitari
per cittadini clandestini, provvedimenti di espulsione, documentazione relativa alla
sanatoria 2009, certificato di frequenza scolastica del figlio minore,...)
Non sono ammessi certificazioni di enti privati come le ricevute o gli scontrini di acquisto di
beni (es. Acquisto cellulare). 
 ● essere cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, già in possesso di un permesso di soggiorno diverso dal lavoro, non automaticamente convertibile o rinnovabile in permesso per lavoro.
La domanda può dunque essere presentata anche per i titolari di permesso per studio, lavoro stagionale, cure mediche, assistenza a minore, asilo, motivi umanitari(...).

Tipologia rapporto di lavoro

- Il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno.  Eccezione viene fatta per i lavoratori domestici che possono essere assunti part time per un minimo di 20 ore settimanali, rispettando la retribuzione minima contrattuale, comunque non inferiore all’assegno sociale, che per l’anno 2012 è pari a 429,00 euro mensili)

- Il contratto può essere a tempo indetemrinato o determinato di almeno 6 mesi.

Modalità Pagamento

Il versamento dei 1.000,00 euro dovrà essere eseguito esclusivamente attraverso Modello “F24 Versamento con elementi identificativi”, già a decorrere dal 7 settembre 2012
Codice
Denominazione
Anno di riferimento
Tipo
REDO
Datore di lavoro domestico
2012
R
RESU
Datore di lavoro subordinato
2012
R

Minimi Reddituali

Tipologia lavoro
Minimo reddituale
Assunzione Lavoratore Domestico



- 20Mila Euro se il nucleo familiare è composto da un solo percettore di reddito;
- 27Mila Euro se la famiglia anagrafica è composta da più soggetti conviventi.
Coniuge e parenti entro il 2° grado possono concorrere a raggiungere tali limiti reddituali anche se non conviventi.
- Nessun requisito reddituale per il datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, e che assunme un assistente familiare (badante).

Assunzione Lavoratori Subordianti (Persone fisiche, enti o società)

- Fatturato o reddito imponibile non inferiore a 30Mila Euro risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o bilancio.

In caso di assunzione di più lavoratori, la valutazione della situazione reddituale è di competenza della Direzione Territoriale del Lavoro.

 Datori di lavoro esclusi

   datori di lavoro condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per tratta o sfruttamento di prostituzione e minori, per caporalato o per aver dato lavoro a immigrati irregolari;
  datori di lavoro che hanno presentato in passato una domanda per i flussi o per altre regolarizzazioni e poi non hanno portato a termine la pratica assumendo il lavoratore;
   datori di lavoro che non hanno i requisiti di reddito previsti dal Decreto ministeriale - Dm 7 settembre 2012.

Lavoratori esclusi

   gli immigrati espulsi per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato e per chi è stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale.
   chi è considerato, anche in base a condanne non necessariamente definitive,  una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dell’Italia o di altri paesi dell’area Schengen.
  Lavoratori che non rispondono ai requisiti per la presentazione della domanda come la dimostrazione della presenza in Italia.

La convocazione presso lo Sportello Unico
Una volta inviata la domanda è possibile scaricare dal portale del nullaostalavoro.interno.it la ricevuta di invio della domanda. Copia della ricevuta dovrà essere consegnata al lavoratore.
Per la stipula del contratto di soggiorno, datore di lavoro e lavoratore dovranno essere convocati entrambi allo Sportello Unico, presso il quale avverrà la verifica della documentazione, dei livelli retributivi e contestualmente verranno eseguite le comunicazioni all’Inps o al Centro per l’impiego.
La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del provvedimento.
Presso lo Sportello Unico verrà consegnata la documentazione (Mod 209) utile a presentare la domanda di permesso di soggiorno presso gli uffici postali.
Sarà necessario attendere la convocazione da parte delle Questura per la consegna della documentazione ed il rilevamento delle impronte digitali.
Infine, in un successivo appuntamento verrà consegnato il permesso di soggiorno.